Lo Statuto

FEDERAZIONE NAZIONALE CRAL DIPENDENTI REGIONI D’ITALIA
 
STATUTO

 

   TITOLO    I
 
ART. 1
COSTITUZIONE
  1. Ai fini di un raccordo istituzionale tra i Cral, che curano le attività di promozione ed organizzazione del tempo libero dei lavoratori dipendenti delle singole Amministrazioni delle Regioni Italiane o ad esse in quiescenza, è costituita, ai sensi della L460/1997, per le finalità di cui al successivo art. 3 un organismo interregionale denominato “Federazione Nazionale Cral Dipendenti Regioni d’Italia” indicato in seguito per brevità “Federazione”.
  2. La Federazione è apartitica, apolitica, non ha scopi di lucro ed opera secondo i principi democratici. E’ organismo di promozione sociale che svolge attività di utilità sociale a favore dei propri associati nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati stessi.
  3. La Federazione per le sue caratteristiche e per la sua natura autonoma ed umanitaria, non è struttura di alcuna organizzazione. A tal fine rivendica, anche nei confronti del più vasto associazionismo, il proprio autonomo ruolo di soggetto istituzionale, titolare delle funzioni di programmazione, organizzazione e gestione delle attività riferite al tempo libero dei dipendenti regionali.
  4. La Federazione ha sede legale in Roma, nei locali che verranno indicati dal Presidente pro-tempore della Federazione; la sede amministrativa è ubicata presso la sede sociale del Circolo o Associazione Regionale aderente, cui appartiene il Presidente Nazionale pro-tempore. In caso di vicariato del Vice Presidente Nazionale per decadenza a qualsiasi titolo del Presidente pro-tempore, si può addivenire al trasferimento della sede amministrativa.
  5. La Federazione adotta un proprio marchio, deliberato dal Consiglio Nazionale e può assumere, negli atti correnti, la denominazione di: “FEDERAZIONE NAZIONALE CRAL DIPENDENTI REGIONI D’ITALIA”.
ART. 2
OBBLIGHI E INCOMPATIBILITA’
 
  1. L’attività della Federazione è disciplinata dalle norme contenute nei successivi articoli.
  2. Nell’ambito delle attività organizzate dalla Federazione, i Cral o Associazioni Regionali aderenti hanno l’obbligo di osservare le disposizioni del presente Statuto e dei Regolamenti assunti a mente dello stesso e delle relative deliberazioni.
  3. Sono incompatibili con le cariche federali gli incarichi di responsabile apicabile di strutture nazionali o regionali, sia sindacali, sia di forze politiche e sia di attività concorrenti per il tempo libero.
  4. Sono altresì incompatibili i titolari di attività economiche o i responsabili di società o cooperative con attività concorrenti o, comunque, interferenti con la finalità della Federazione.
ART. 3
FINALITA’ E SCOPI
 
La Federazione nella salvaguardia dell’autonomia dei singoli Cral o Associazioni Regionali aderenti, ai sensi della legge 7 dicembre 2002, n. 383, si propone i seguenti scopi:
  1. Sensibilizzare le istituzioni nazionali e regionali al fine di conseguire il riconoscimento giuridico dei Cral o Associazioni Regionali aderenti  e della loro rappresentanza Nazionale, mediante apposite iniziative giuridiche intese a sostenere e finanziare le attività dei rispettivi Cral o Associazioni Regionali e della loro rappresentanza Nazionale;
  2. Favorire la reciproca informazione sulle problematiche e sulle attività del tempo libero;
  3. Curare la predisposizione e la realizzazione di programmi per lo sviluppo, a carattere interregionale, nazionale ed internazionale, di attività ricreative, turistiche, sportive, culturali e di carattere sociale e di solidarietà;
  4. Stipulare convenzioni nazionali ed internazionali per l’acquisizione di agevolazioni e servizi a favore dei Cral o Associazioni Regionali aderenti e dei rispettivi soci;
  5. Promuovere, nello spirito di maggiore omogeneità dei Cral o Associazioni Regionali aderenti, la realizzazione di iniziative finalizzate al conseguimento della uniformità normativa dei medesimi;
  6. Favorire ed incrementare gli scambi ed i rapporti culturali e ricreativi con altre Associazioni o Enti Nazionali aventi le stesse finalità e scopi.
ART. 4
ADESIONE
 
  1. Possono far parte della Federazione i Cral o Associazioni Regionali dei dipendenti delle Amministrazioni Regionali Italiane.
  2. L’adesione avviene mediante conforme deliberazione da parte del Consiglio della Federazione Nazionale delle istanze avanzate dai singoli Cral o Associazioni Regionali.
  3. Ogni Regione può essere rappresentato da un singolo Cral o Associazione Regionale.
  4. Tutti i soci hanno i medesimi diritti di voto per statuti, regolamenti ed elezione di organismi dirigenti.
  5. E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e la trasmissibilità della qualità di socio e delle quote associative.
  6. La quota associativa annua dei Cral o Associazioni Regionali da versare alla Federazione è stabilita entro il 31 dicembre dell’anno precedente, con deliberazione del Consiglio Nazionale e notificata per iscritto dal Presidente della Federazione a tutti i Cral o Associazioni Regionali aderenti. La quota associativa deve essere versata entro il 31 marzo di ogni anno in unica rata.
  7. In caso di difficoltà finanziaria temporanea del Cral o Associazione Regionale aderente, quest’ultimo, dietro richiesta scritta ed accettazione da parte del Consiglio Nazionale, può dilazionare il pagamento della quota entro l’anno successivo ma solo per due anni.
ART. 5
ORGANI
 
1) Gli Organi della Federazione Nazionale sono costituiti da:
  1.  Consiglio Nazionale;
  2.  Assemblea Nazionale;
  3.  Presidente Nazionale;
  4.  Giunta Esecutiva
  5.  Collegio dei Revisori dei Conti.
TITOLO II
 
ART. 6
CONSIGLIO NAZIONALE
 
Il Consiglio Nazionale è composto dai Presidenti dei Cral o Associazioni Regionali aderenti che ne fanno parte di diritto e possono farsi rappresentare per le riunioni da un componente dell’organo direttivo del proprio Cral o Associazione Regionale, con delega scritta; tutti i Soci hanno i medesimi diritti di voto.

ART. 7
ATTIVITA’ DEL CONSIGLIO
  1. Il Consiglio Nazionale è composto dai Presidenti dei Cral o Associazioni Regionali aderenti e possono farsi rappresentare per le riunioni della Federazione da un componente dell’organo direttivo del proprio Cral o Associazione Regionale.
  2. Il Consiglio Nazionale si riunisce, in sessione ordinaria, almeno due volte all’anno su convocazione del Presidente della Federazione.
  3. Il Consiglio Nazionale può essere convocato in sessione straordinaria dal Presidente su richiesta di almeno un terzo dei componenti.
  4. Nell’eventualità di cui al precedente comma i richiedenti dovranno precisare gli argomenti da iscrivere all’ordine del giorno, salva la facoltà di integrazioni.
  5. La seduta del Consiglio Nazionale è valida, in prima convocazione, se sono presenti i due terzi dei componenti o delegati dei Cral o Associazioni Regionali aderenti, ed in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno di essi o dei loro delegati.
  6. Le deliberazioni del Consiglio Nazionale sono valide in prima convocazione se assunte con la maggioranza di due terzi dei Consiglieri presenti ed in seconda convocazione con la maggioranza della metà più uno dei Consiglieri presenti, salvo gli argomenti su cui il presente Statuto o i regolamenti assunti a mente dello stesso richiedono differenti maggioranze qualificate.
  7. L’ordine del giorno del Consiglio Nazionale viene fissato dal Presidente.
  8. La convocazione deve avvenire in forma scritta, a mezzo posta ordinaria od elettronica, fonogramma, fax, e comunicata a tutti gli aventi diritto, almeno quindici giorni antecedenti la data di riunione od otto giorni nei casi di urgenza dichiarata dal Presidente. La comunicazione deve contenere: data, ora, luogo della riunione, in prima e seconda convocazione a distanza di almeno 1 ora dalla prima, argomenti posti all’ordine del giorno, se trattasi di seduta ordinaria o straordinaria.
  9. I Presidenti dei Cral o Associazioni Regionali aderenti, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, il Segretario economo, possono avanzare alla Presidenza proposte aggiuntive scritte per la discussione dell’ordine del giorno, almeno tre giorni prima della riunione.
  10. Per le modalità di convocazione del Consiglio Nazionale e per le sue eventuali integrazioni, si fa riferimento a regolamento interno di funzionalità del Consiglio Nazionale stesso.
  11. Gli argomenti che richiedono formali decisioni degli organi direttivi di tutti i Cral o Associazioni Regionali aderenti, debbono essere comunicati in forma scritta con almeno trenta giorni di anticipo.
  12. Le riunioni del Consiglio Nazionale si svolgono presso la sede legale della Federazione o in sede diversa se indicata e proposta dal Consiglio stesso.
ART. 8
COMPITI DEL CONSIGLIO NAZIONALE
 
1) I compiti ai quali il Consiglio Nazionale deve adempiere sono:

a) Elezione del Presidente, del Vice Presidente, della Giunta Esecutiva;
b) Elaborazione delle linee politiche e programmatiche annuali e determinazione dei
      Criteri di svolgimento delle attività da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;             
c) Approvazione dell’ammissione alla Federazione dei Cral o Associazioni Regionali dei
     Dipendenti delle regioni che ne abbiano fatto richiesta;
d) Determinazione della quota associativa annua;
e) Dilazione temporanea della quota associativa per Cral in difficoltà economiche;
f) Predisposizione della proposta di regolamento di attuazione delle norme dello sta-
     tuto da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;    
g) Approvazione dei regolamenti ritenuti necessari per le differenti attività della Federazione e dello staff di redazione;
h) Autorizzazione al Presidente a stipulare atti e contratti, inerenti le attività della Federazione, ed agire legalmente in nome e per conto della stessa;
i) Trattazione di argomenti riguardanti la Federazione ed i Cral o le Associazioni.

2) Proporre lo svolgimento di convegni o conferenze programmatiche in ordine a particolari tematiche di interesse generale indicate dal Consiglio medesimo
3) Per tutte le deliberazioni del Consiglio Nazionale viene redatto un apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
4) Il Consiglio Nazionale assume solidalmente la responsabilità amministrativa conseguente alle deliberazioni approvate dallo stesso a norma degli artt.  38 – 40 – 41 – del codice civile.


ART. 9
ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE E DEL VICE PRESIDENTE
 
  1. Il Consiglio Nazionale provvede alla elezione del Presidente della Federazione Nazionale, del Vice Presidente e della giunta Esecutiva.
  2. Il Consiglio Nazionale, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente, fissa la sede e la data della riunione per la elezione degli organi federali.
  3. Per la validità delle elezioni del Presidente occorre la presenza di due terzi del Consiglio Nazionale. La elezione del Presidente avviene a maggioranza assoluta.
  4. Le elezioni avverranno, di norma, a scrutinio segreto salvo apposita richiesta di scrutinio palese da parte della metà più uno degli intervenuti.
  5. Qualora si rendessero vacanti le cariche di Presidente, Vice-Presidente, Giunta Esecutiva o Segretario per perdita dei requisiti di eleggibilità, per decadenza, per dimissioni o decesso, il Consiglio Nazionale provvede entro trenta giorni ad eleggere o nominare il sostituto che rimane in carica fino alla scadenza del mandato del sostituto.
 
Art. 10
ASSEMBLEA
 
I rappresentanti dei Cral o Associazioni Regionali che costituiscono l’Assemblea della Federazione sono i componenti del Consiglio Nazionale di cui al precedente articolo 6 più due delegati per ogni Circolo aderente designati dai rispettivi organi direttivi scelti nel proprio ambito.

Art. 11
COMPITI ED ATTIVITA’ DELL’ASSEMBLEA
 
1) L’Assemblea è convocata dal Presidente in seduta ordinaria entro il 31 dicembre di ogni anno per:
  1. Approvare le linee politiche e programmatiche proposte dal Consiglio Nazionale;
  2. Approvare il rendiconto consuntivo dell’anno in corso e del bilancio preventivo dell’anno successivo;
  3. Eleggere il Collegio dei Revisori alla scadenza del mandato.
2) L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano convenuti in prima convocazione i due terzi dei componenti o delegati Cral o Associazioni Regionali aderenti anche con un unico rappresentante di cui al precedente art. 10, ed in seconda convocazione, almeno la metà più uno di essi o loro delegati.
3) Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono valide in prima convocazione se assunte con la maggioranza di due terzi dei presenti ed in seconda convocazione con la maggioranza della metà più uno dei presenti, salvo gli argomenti su cui il presente Statuto o i regolamenti assunti a monte dello stesso, richiedano differenti maggioranze qualificate.
4) L’Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria per iniziativa del Presidente, o su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio Nazionale, in qualunque momento sia ritenuto necessario, per deliberare:
  1. Su argomenti di particolare interesse in relazione alle finalità istituzionali delle Federazioni;
  2. Su eventuali modifiche ed integrazioni delle norme statutarie, fatti salvi i vincoli di cui al successivo articolo 19;
  3. Sulla proposta di scioglimento della Federazione;
  4. Sulla esclusione di alcuni Cral o Associazioni Regionali aderenti per fatti o comportamenti contrari agli scopi sociali e o istituzionali della Federazione su conforme proposta deliberata a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto dal Consiglio Nazionale.
5) L’ordine del giorno dell’Assemblea viene fissato dal Presidente.
6) La convocazione deve avvenire in forma scritta, posta ordinaria, posta elettronica, fonogramma o fax, e comunicata a tutti gli aventi diritto almeno quindici giorni antecedenti la data di riunione od otto giorni nei casi di urgenza dichiarata dal Presidente. La comunicazione deve contenere: data, ora, luogo della riunione, in prima e seconda convocazione a distanza almeno di 1 dalla prima, argomenti posti all’ordine del giorno, se trattasi di seduta ordinaria o straordinaria.

Art. 12

PRESIDENTE

 

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Nazionale della Federazione, scelto tra i Presidenti dei Cral iscritti alla Federazione, con le modalità di cui all’art. 9. Dura in carica due anni. Può essere riconfermato con le stesse modalità di cui all’art. 9.

2.Svolge le seguenti:
a.Ha la rappresentanza legale della Federazione;
b. Convoca e presiede il Consiglio Nazionale e l’Assemblea;

c. Esegue, con la collaborazione della Giunta esecutiva, le deliberazioni del Consiglio Nazionale;Designa il               Vice-Presidente, i componenti della Giunta Esecutiva;

e. Nomina il Segretario-economo.

3.Qualora si rendesse vacante la carica di Presidente per perdita dei requisiti di eleggibilità per decadenza, per       dimissioni o decesso, il Consiglio Nazionale provvede entro trenta giorni ad eleggere il sostituto.
4.Il Presidente della Federazione rimane in carica fino all’effettiva sostituzione per la sola ordinaria                             amministrazione.

Art. 13
VICE-PRESIDENTE
Sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo nelle sue funzioni istituzionali.
Qualora si rendesse vacante la carica di Vice-Presidente per perdita dei requisiti di eleggibilità per decadenza, per dimissioni o decesso, il Consiglio Nazionale provvede entro trenta giorni ad eleggere il sostituto che permane in carica fino alla scadenza del mandato del sostituto.
E’ eletto, su designazione del Presidente, nella stessa seduta dell’elezione del Presidente con le modalità dell’art. 9 e resta in carico fino alla fine del mandato del Presidente.

Art. 14

GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta Esecutiva è eletta dal Consiglio Nazionale su designazione del Presidente eletto della Federazione, con le modalità di cui all’art. 9;
È composta da 5 membri: il Presidente, il Vice-Presidente, tre Presidenti di CRAL o Associazioni Regionali;
Ha i compiti di collaborazione con il Presidente;
Dura in carica due anni e decade con la decadenza del Presidente;
Qualora si rendessero vacanti le cariche di uno o più componenti della Giunta Esecutiva per perdita dei requisiti, per dimissioni o decesso, il Consiglio Nazionale provvederà entro trenta giorni ad eleggere i relativi componenti da sostituire, che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente.

Art. 15

COLLEGIO DEI REVISAORI DEI CONTI

 

Il Collegio dei Revisori è composto da tre componenti effettivi e due componenti supplenti, eletti a scrutinio segreto dai rappresentanti di cui al precedente art. 10;
Risultano Revisori titolari i tre membri che ottengono più voti e risultano Revisori supplenti gli ulteriori due membri. Nel biennio di vigenza si provvede alle sostituzioni secondo la graduatoria.
Il collegio dei revisori elegge nel proprio seno il Presidente che convoca e presiede i lavori del Collegio stesso. Alle sedute possono partecipare i Revisori supplenti con mero voto consultivo.
Sono compiti del Collegio dei Revisori:Il controllo di tutti gli atti contabili della gestione della Federazione;
Verifica dei saldi di cassa e banca almeno due volte l’anno;
L’esame della proposta del rendiconto economico-finanziario e stesura del relativo verbale;
La trasmissione del verbale prima del Consiglio Nazionale che dovrà approvare il rendiconto stesso.

Il Collegio dei Revisori dura in carica due anni. Qualora, espedite le sostituzioni Con i Revisori supplenti, si rendessero comunque vacanti gli incarichi di Revisori per perdita dei requisiti di eleggibilità, per decadenza, per dimissioni o decise-so, l’Assemblea provvede ad eleggere il sostituto o i sostituti che resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei relativi componenti sostituiti.

Art. 16

SEGRETARIO ECONOMO

 

1) Viene nominato dal Presidente al di fuori del Consiglio Nazionale e dura in carica due anni.
2) Ha i seguenti compiti:


a) redigere il processo verbale delle sedute delle Assemblee e del Consiglio Nazionale;
b) registrare o far registrare nei prescritti libri le partite contabili della Federazione;
c) Predisporre per il Consiglio Nazionale gli schemi relativi alla formazione delle proposte di bilancio di previsione e di rendiconto economico-finanziario;
d) assistere il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 17
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

 

L’esercizio finanziario coincide per la Federazione con l’anno solare.
Il rendiconto economico finanziario è predisposto su conforme deliberazione del Consiglio Nazionale, accompagnato dalla relazione dei Revisori dei Conti in data utile per l’approvazione definitiva da parte dell’Assemblea Ordinaria da tenersi entro il 31 marzo dell’anno successivo;
Entro il 31 dicembre dell’anno in corso il Consiglio Nazionale propone all’Assemblea l’approvazione del bilancio preventivo dell’attività che la Federazione sarà chiamata a svolgere durante l’anno successivo;
Qualora il bilancio preventivo, successivamente alla sua approvazione da parte dell’Assemblea, richieda delle variazioni di urgenza in relazione al verificarsi di fatti nuovi, allo stesso bilancio potranno essere apportate le necessarie modifiche con deliberazione del Consiglio Nazionale;
L’eventuale avanzo di gestione o utili o fondi di riserva o capitali non potranno essere distribuiti tra gli associati, anche in forma indiretta, ma saranno reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste dall’art. 3;
Sia il bilancio preventivo che il rendiconto economico-finanziario approvati  saranno portati a conoscenza di tutti i Presidenti dei Cral regionali;
Gli incarichi in seno alla Federazione non sono retribuiti, sono previsti rimborsi spese per incarichi su compiti istituzionali;
Gli oneri finanziari di organizzazione e di funzionalità della Federazione sono a carico della stessa;
La responsabilità amministrativa della Federazione è assunta solidalmente dal Consiglio Nazionale a norma degli artt. 38,40 e 41 del Codice Civile.

Art. 18
PATRIMONIO

 

  1. Il Patrimonio della Federazione è costituito in via ordinaria, dalle quote associative annue a carico dei singoli Cral o Associazioni Regionali aderenti, nella misura che sarà stabilita entro il 31 ottobre dell’anno precedente dal Consiglio Nazionale.
  2. Costituiscono entrate straordinarie della Federazione ad integrazione del suo patrimonio;
  1. Altri contributi da Cral o Associazioni Regionali aderenti o di terzi;
  2. eventuali lasciti o donazioni o legati;
  3. contributi straordinari dello Stato, delle Regioni, delle Provincie, di Enti Locali, di enti o di istituzioni pubbliche o private, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  4. contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, esercitate in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  9. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
 3.Il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione della  Federazione, sarà                               devoluto,dopo la liquidazione, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Art. 19
IMPOSSIBILITA’ DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

Nel caso in cui, esperiti due tentativi a distanza di almeno quindici giorni l’uno dall’altro, non sia possibile avere regolare convocazione dell’Assemblea Ordinaria e/o Straordinaria per decidere esclusivamente su argomenti essenziali e di sopravvivenza della Federazione, il Consiglio Nazionale ne assume le funzioni.
Nel caso in cui si verifichino le dimissioni collegiali dell’intero Consiglio Nazionale, il Presidente dello stesso, resta in carica per la sola ordinaria Amministrazione, sino alla liquidazione.


Art. 20
MODIFICHE DELLO STATUTO E RINVIO

 

Le presenti norme possono essere integrate o modificate dall’Assemblea straordinaria su proposta del consiglio Nazionale in seduta straordinaria.
In caso di integrazioni o modifiche del presente statuto la seduta del Consiglio Nazionale è valida, in prima convocazione con la presenza di tutti i Presidenti dei Cral a Associazioni Regionali iscritte, in seconda convocazione, con la presenza dei due terzi degli aventi diritto. Le deliberazioni saranno valide se assunte, in prima e seconda convocazione, con la maggioranza dei due terzi degli intervenuti.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e dei Regolamenti interni assunti a mente del presente Statuto.

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