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logo Federazione Nazionale CRAL Regioni d'Italia
 
 

STATUTO


TITOLO I

RAGIONI SOCIALI - SCOPI


Art. 1

1. Ai fini di un raccordo istituzionale tra i Circoli o Cral che curano le attività di promozione ed organizzazione del tempo libero dei lavoratori dipendenti delle singole Amministrazioni delle Regioni Italiane, o da esse in quiescenza, è costituita per le finalità di cui al successivo art. 3 un organismo interregionale denominato "Federazione Nazionale dei Circoli Ricreativi dei Dipendenti delle Amministrazioni Regionali Italiane".
2. La Federazione Nazionale è apartitica ed apolitica, non ha scopi di lucro ed opera secondo i principi democratici.
3. Per le sue caratteristiche e per la sua natura autonoma ed unitaria, non è struttura di alcuna organizzazione. A tale fine rivendica, anche nei confronti del più vasto associazionismo, il proprio autonomo ruolo di soggetto istituzionale, titolare delle funzioni di programmazione, organizzazione e gestione delle attività riferite al tempo libero dei dipendenti regionali.
4. La Federazione Nazionale adotta un proprio marchio, deliberato dal Consiglio Nazionale e può assumere, negli atti correnti, la sintetica denominazione di: "Federazione Nazionale CRAL Regioni d'Italia".


Art. 2

1. L'attività della Federazione Nazionale è disciplinata dalle norme contenute nei successivi articoli.
2. Nell'ambito delle attività organizzate dalla Federazione Nazionale i Circoli o Cral aderenti hanno l'obbligo di osservare le disposizioni del presente Statuto e dei regolamenti assunti a mente dello stesso.
3. Sono incompatibili con le cariche federali gli incarichi di responsabile apicale di strutture nazionali o regionali, sia sindacali, sia di forze politiche e sia di attività concorrenti per il tempo libero.
4. Sono altresì incompatibili i titolari di attività economiche o i responsabili di società o cooperative con attività concorrenti o comunque interferenti con le finalità della Federazione.


Art. 3

1. La Federazione Nazionale dei Circoli Ricreativi dei Dipendenti delle Amministrazioni Regionali Italiane, nella salvaguardia dell'autonomia dei singoli Circoli o Cral aderenti, ha lo scopo:

  a. di sensibilizzare i livelli istituzionali e regionali al fine di conseguire il riconoscimento giuridico dei Circoli o Cral e della loro rappresentanza nazionale, mediante apposite iniziative legislative intese a sostenere e finanziare le attività dei rispettivi Circoli o Cral e della loro rappresentanza nazionale;
  b. di favorire la reciproca informazione sulle problematiche e sulle attività del tempo libero e di curare la predisposizione di programmi per lo sviluppo a carattere interregionali di attività ricreative, turistiche, sportive, socio-culturali e stipula convenzioni nazionali per l'acquisizione di servizi a favore dei Circoli o Cral aderenti e dei rispettivi soci;
  c. di promuovere, nello spirito di una maggiore  omogeneità dei circoli aderenti, la realizzazione di iniziative finalizzate al conseguimento della uniformità normativa dei medesimi.


Art. 4

1. La sede e la segreteria pro-tempore della Federazione Nazionale sono presso la sede sociale del Circolo o Cral aderente cui appartiene il Presidente Nazionale.


Art. 5

1. Possono far parte della Federazione Nazionale i Circoli o Cral dei dipendenti delle Amministrazioni regionali italiane.
2. L'adesione avviene mediante approvazione da parte del Consiglio della Federazione Nazionale delle istanze avanzate dai singoli Circoli o Cral regionali.


Art. 6

1. Gli organi della Federazione Nazionale sono costituiti dall'Assemblea, dal Consiglio Nazionale, dal Presidente e dal Collegio dei Revisori.


Art. 7

1. Il Consiglio Nazionale è composto dai Presidenti dei Circoli o Cral aderenti che ne fanno parte di diritto e possono farsi rappresentare per le riunioni della Federazione Nazionale da un componente dell'organo direttivo del proprio Circolo o Cral, con delega scritta.


Art. 8

1. Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno una volta l'anno, su convocazione del Presidente della Federazione Nazionale per procedere ai seguenti adempimenti:

  a. approvazione dei programmi annuali e determinazione dei criteri di svolgimento delle attività;
 b. esame ed approvazione delle proposte di bilancio preventivo dell'anno in corso e di conto consuntivo dell'anno precedente entro il 31 ottobre di ogni anno, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  c. approvazione dell'ammissione alla Federazione dei Circoli o Cral dei dipendenti regionali che ne abbiano fatto richiesta;
  d. determinazione della quota associativa annua;
  e. predisposizione della proposta di regolamento di attuazione delle norme dello Statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  f. approvazione dei regolamenti ritenuti necessari per le differenti attività della Federazione Nazionale, e
  g. nomina del Direttore responsabile del notiziario della Federazione Nazionale e dello staff di redazione.

2. Il Consiglio Nazionale è inoltre convocato dal Presidente in sessione ordinaria su richiesta di almeno un terzo dei propri componenti.
3. Nell'eventualità di cui al precedente secondo comma i richiedenti dovranno precisare gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno, salva la facoltà di integrazioni.


Art. 9

1. La seduta del Consiglio Nazionale è valida, in prima convocazione, se sono presenti la metà più uno dei componenti o delegati dei Circoli o Cral aderenti ed, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo di essi o dei loro delegati.
2. Le deliberazioni del Consiglio Nazionale sono valide a maggioranza dei convenuti in prima convocazione o a maggioranza assoluta dei convenuti in seconda convocazione, salvo gli argomenti su cui il presente Statuto o i regolamenti assunti a mente dello stesso, richiedano differenti maggioranze qualificate.


Art. 10

1. L'ordine del giorno del Consiglio Nazionale viene fissato dal Presidente.
2. La convocazione deve avvenire in forma scritta e comunicata a tutti gli aventi diritto, almeno quindici giorni antecedenti la data di riunione.
3. I Presidenti dei singoli Circoli o Cral aderenti possono avanzare alla Presidenza proposte aggiuntive scritte per la formulazione dell'ordine del giorno.
4. Per le modalità di convocazione del Consiglio Nazionale e per le sue eventuali integrazioni si fa riferimento al regolamento interno di funzionalità del Consiglio Nazionale stesso.
5. Gli argomenti che richiedano formali decisioni degli organi direttivi di tutti i Circoli o Cral aderenti, debbono essere comunicati con almeno trenta giorni di anticipo.


Art. 11

1. Il Consiglio Nazionale provvede all'elezione del Presidente, del Vice-Presidente e del Segretario economo.
2. Il Consiglio Nazionale, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato biennale del Presidente della Federazione nazionale, fissa la sede e la data della riunione per la elezione degli organi federali.
3. Le elezioni avverranno di norma a scrutinio palese salvo apposita richiesta di scrutinio segreto da parte di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.


Art. 12

1. L'Assemblea della Federazione è composta dai componenti del Consiglio Nazionale di cui al precedente articolo 7 più due delegati per ogni Circolo aderente, designati dai rispettivi organi direttivi, scelti nel proprio ambito.


Art. 13


1. L'Assemblea è convocata dal Presidente in sessione ordinaria entro il 31 ottobre di ogni anno per:

  a. approvare le linee politiche e programmatiche proposte dal Consiglio Nazionale;
  b. approvare il rendiconto consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo dell'anno successivo;
  c. eleggere il Collegio dei Revisori alla scadenza del mandato.

2. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano convenuti in prima convocazione la metà arrotondata all'intero superiore dei Circoli o Cral aderenti, ed in seconda convocazione almeno un terzo arrotondato all'intero superiore degli stessi.
3. Le decisioni sono assunte a maggioranza degli aventi diritto al voto.


Art. 14

1. L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria per iniziativa del Presidente, o su richiesta di almeno un terzo più uno dei componenti il Consiglio Nazionale, in qualunque momento sia ritenuto necessario, per deliberare:

  a. su argomenti di particolare interesse in relazione alle finalità istituzionali della Federazione;
  b. su eventuali modifiche ed integrazioni delle norme statutarie, fatti salvi i vincoli di cui al successivo art. 21;
  c. sulla proposta di scioglimento della Federazione;
  d. sulla esclusione di alcuni Circoli o Cral aderenti per fatti o comportamenti contrari agli scopi sociali e/o ai fini istituzionali della Federazione su conforme proposta deliberata dal Consiglio Nazionale.

2. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano convenuti in prima convocazione, due terzi arrotondati all'intero superiore dei Circoli o Cral aderenti ed in seconda convocazione almeno la metà arrotondata all'intero superiore degli stessi.
3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei convenuti. Per quanto attiene agli argomenti b) e d) del precedente primo comma, le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei convenuti.


Art. 15

1. L'esercizio finanziario coincide per la Federazione con l'anno solare.
2. Il rendiconto consuntivo è predisposto su conforme deliberazione del Consiglio Nazionale in data utile per l'approvazione definitiva dell'Assemblea ordinaria da tenersi entro il 31 ottobre dell'anno successivo.
3. Entro tale medesima data il Consiglio Nazionale propone all'Assemblea l'approvazione del bilancio preventivo dell'attività che la Federazione sarà chiamata a svolgere durante l'anno in corso.
4. Qualora il bilancio preventivo, successivamente alla sua approvazione da parte dell'Assemblea, richieda delle variazioni di urgenza in relazione al verificarsi di fatti nuovi, allo stesso bilancio potranno essere apportate le necessarie modifiche con deliberazione del Consiglio Nazionale assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti.


Art. 16

1. Il patrimonio della Federazione è costituito in via ordinaria, dalle quote associative annue a carico dei singoli Circoli o Cral aderenti, nella misura che sarà stabilita entro il 31 ottobre dell'anno precedente dal Consiglio Nazionale.
2. Costituiscono entrata straordinaria della Federazione ad integrazione del suo patrimonio:

  a. eventuali lasciti o donazioni;
  b. contributi straordinari concessi da enti pubblici o da privati.


Art. 17

1. Il Presidente della Federazione Nazionale, il Vice Presidente ed il Segretario economo durano in carica due anni.
2. Allo scadere del mandato è ammessa la riconferma del Presidente con il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto al voto, salvo sua dichiarata indisponibilità.
3. Il Presidente rappresenta la Federazione nei rapporti esterni.
4. In caso di impedimento, anche temporaneo, del Presidente, le sue funzioni vengono assunte dal Vice Presidente senza necessità di delega.
5. Qualora si rendessero vacanti le cariche di Presidente, Vice Presidente o Segretario economo per perdita dei requisiti di eleggibilità, per decadenza, per dimissioni o decesso, il Consiglio Nazionale provvede ad eleggere il sostituto che permane in carica fino alla scadenza del mandato del sostituito.


Art. 18

1. Gli incarichi in seno alla Federazione non sono retribuiti.
2. Gli oneri finanziari di organizzazione e di funzionalità della Federazione sono a carico della stessa.
3. La responsabilità amministrativa della Federazione Nazionale è assunta solidalmente dal Consiglio Nazionale a norma degli artt. 30, 40 e 41 del Codice Civile.


Art. 19

1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti tra i componenti degli organi direttivi  dei Circoli o Cral aderenti alla Federazione Nazionale.
2. Il Collegio dei Revisori elegge nel proprio seno il Presidente che convoca e presiede i lavori del Collegio stesso. Alle sedute possono partecipare i Revisori supplenti con mero voto consultivo.
3. Sono compiti del Collegio dei Revisori:

  a. il controllo di tutti gli atti contabili della gestione della Federazione nazionale;
  b. esaminare le bozze di bilancio consuntivo approvate dal Consiglio Nazionale per riferirne all'Assemblea con propria relazione non vincolante per i deliberati della Assemblea medesima.

4. Il Collegio dei Revisori dura in carica due anni. Qualora - esperite le sostituzioni con i Revisori supplenti  -  si rendessero  comunque vacanti gli incarichi di Revisore per perdita dei requisiti di eleggibilità, per decadenza, per dimissioni o decesso, l'Assemblea provvede ad eleggere  il sostituto che permane in carica fino alla scadenza del mandato del sostituito.


Art. 20

1. Nel caso in cui - esperiti due tentativi a distanza di almeno quindici giorni l'uno dall'altro - non sia possibile avere regolare convocazione dell'Assemblea ordinaria e/o straordinaria convocate per decidere esclusivamente su argomenti essenziali e di sopravvivenza della Federazione Nazionale, il Consiglio Nazionale ne assume le funzioni.
2. Nel caso in cui si verifichino le dimissioni collegiali dell'intero Consiglio Nazionale, il Presidente dello stesso resta in carica per la sola ordinaria amministrazione.


Art. 21

1. Le presenti norme possono essere integrate o modificate dall'Assemblea straordinaria su proposta del Consiglio Nazionale.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e dei regolamenti interni assunti a mente del presente Statuto.

              

 
 
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